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NOVITA’ IN MATERIA DI GREEN PASS RAFFORZATO

 

Con il D.L. 175/2021, è stato istituito il nuovo “green pass rafforzato” (c.d. super green pass). Si analizzano le principali novità in ambito lavorativo.

 

Attualmente e a differenza di quanto inizialmente previsto, i lavoratori (pubblici e privati) possono richiedere di consegnare al datore copia della propria certificazione verde Covid-19: tali soggetti, per tutta la durata della certificazione, saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori. La misura introdotta pone non pochi dubbi in materia di trattamento dei dati personali, evidenziati anche dal Garante della Privacy (segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione) che ha criticato la nuova modalità operativa nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass. Tuttavia, l’illegittimità delle previsioni sembra doversi escludere, considerando che il caso di specie rientra tra quelli, già codificati in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari.

 

Scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa

Sia per lavoratori pubblici che privati, questa eventualità non darà luogo alle sanzioni previste per la mancanza di certificazione, purché la permanenza sul luogo di lavoro sia limitata al tempo necessario per portare a termine il turno di lavoro.

 

Sostituzione del dipendente senza green pass in aziende con meno di 15 addetti

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili, anche più volte, fino al termine del 31.12.2021: si noti come, in precedenza, il decreto non parlava di giorni lavorativi e dava la possibilità di un solo rinnovo.

 

Durata del green pass

Con il nuovo decreto, la durata passa da 12 a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione di richiamo (cosiddetta “terza dose”) e viene esteso l’obbligo a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

 

Obbligo di vaccinazione

Oltre alle novità in materia di lavoro, con D.L. 26.11.2021, n. 172, sono state introdotte diverse novità in materia di obbligo vaccinale e green pass, tra cui spicca l’istituzione del nuovo super green pass. Dal 15.12.2021 viene esteso alla terza dose ai soggetti per i quali la legge già prevedeva l’obbligo di vaccinazione; viene, inoltre, esteso a personale amministrativo della sanità; docenti e personale amministrativo della scuola; militari; forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

 

Super green pass

Dal 6.12.2021 al 15.01.2022, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti, sarà indispensabile (anche in zona bianca), essere in possesso del c.d. super green pass: non si tratta di una nuova certificazione, ma semplicemente di un green pass rilasciato esclusivamente a seguito di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione da Covid-19. Si noti che nessun ulteriore documento dovrà essere posseduto per essere considerati in possesso del “green pass rafforzato” e ci saranno aggiornamenti/implementazioni dell’App “Verifica C19” che permetteranno di riconoscere questa particolare condizione. L’obiettivo, come intuibile, è quello di depotenziare il tampone (che dà accesso al green pass “base”) che diverrà efficace sostanzialmente solo per recarsi al lavoro, semprechè non vi sia uno specifico obbligo vaccinale.

 

 

 

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29/10/2021